Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction over peace court sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentencing decision by a peace court, arguing the lower court failed to properly address his criminal responsibility. The court ruled that appeals based on reasoning defects are barred for peace court judgments under specific procedural statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments based on defects in reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TENAGLIA ALDO nato a VASTO il 18/02/1952 avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tenaglia Aldo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. rideterminando il trattamento sanzionatorio in euro 200,00 di multa; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso si risolve nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato a lui ascritto e che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2