Ordinanza — n. 14355/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ALI' nato il 24/03/1992 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Mohamed Alì ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di furto aggravato; - che il motivo proposto, che denunzia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto non evidenzia le eventuali cause di non punibilità non valutate e, comunque, non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co lier estensore Il PresiCiene
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14355/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto non evidenzia le eventuali cause di non punibilità non valutate e, comunque, non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co lier estensore Il PresiCiene
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ALI' nato il 24/03/1992 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Mohamed Alì ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di furto aggravato; - che il motivo proposto, che denunzia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto non evidenzia le eventuali cause di non punibilità non valutate e, comunque, non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co lier estensore Il PresiCiene