Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14355/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14355/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14355/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ALI' nato il 24/03/1992 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Mohamed Alì ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di furto aggravato; - che il motivo proposto, che denunzia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto non evidenzia le eventuali cause di non punibilità non valutate e, comunque, non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co lier estensore Il PresiCiene

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14355/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto non evidenzia le eventuali cause di non punibilità non valutate e, comunque, non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co lier estensore Il PresiCiene

Parole chiave

Generato dall'IA
alleggerimento della pena motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda azione civile allegazioni insufficientemente motivate abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ALI' nato il 24/03/1992 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mohamed Alì ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di furto aggravato; - che il motivo proposto, che denunzia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto non evidenzia le eventuali cause di non punibilità non valutate e, comunque, non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co lier estensore Il PresiCiene