Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evident non-punishment grounds and procedural waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate evident grounds for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The lower court applied the penalty upon the parties' request, and the appellant had previously waived specific issues regarding the sentencing agreement. Consequently, the court ruled that the procedural waiver precluded any further examination of the merits in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a second-instance judgment imposes a penalty based on party requests without citing statutory non-punishment grounds, a cassation appeal challenging the reasoning is inadmissible unless such grounds are evident in the text, and any waiver of specific issues by the parties renders the appeal precluded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI YASSER nato il 16/02/1996 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Hamdi Yasser ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, la quale accoglieva la richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen in ordine ai reati di furto pluriaggravato e di falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità propria; - che il motivo proposto, che denunzia vizi di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione del trattamento sanzioantorio, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non solo non sussiste, ma neanche è stato allegato e, d'altronde, il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, non è ammissibile in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co sigli e estensore Il