Ordinanza — n. 14352/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GVAZAVA GIZO nato il 12/05/1978 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gvazava Gizo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per due episodi di furto in abitazione; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che contestano rispettivamente l'insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente per i reati a lui ascritti nonché il difetto di motivazione sulla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648 cod. pen, - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14352/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che entrambi i motivi di ricorso sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GVAZAVA GIZO nato il 12/05/1978 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gvazava Gizo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per due episodi di furto in abitazione; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che contestano rispettivamente l'insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e il correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente per i reati a lui ascritti nonché il difetto di motivazione sulla riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648 cod. pen, - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Considerato inoltre che entrambi i motivi di ricorso sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso