Ordinanza — n. 14348/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTRERAS ATAUJE GUIDO nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Contreras Atauje Guido ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477-482 cod. pen. (capo A), mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 707 cod. pen. (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 14348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTRERAS ATAUJE GUIDO nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Contreras Atauje Guido ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477-482 cod. pen. (capo A), mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 707 cod. pen. (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2