Cassation appeal dismissed as it involves discretionary sentencing evaluations inadmissible at this level.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible because it challenged the sentencing and conditional suspension granted by the lower court. The prosecutor argued violations of articles 62-bis, 63, 133, and 165 of the Penal Code regarding the defendant's conviction for fraudulent and simple bankruptcy. The court ruled that these grounds require the exercise of the trial judge's discretionary power and factual evaluations on sanctioning treatment, which are strictly prohibited from review at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 63, 133, 165 cod. pen.; Appeals involving the exercise of the trial judge's discretionary power regarding sentencing and conditional suspension are inadmissible at the cassation level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: MARGHERI BARBARA nato a FIRENZE il 20/09/1962 avverso la sentenza del 05/06/2019 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che contro la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Firenze - che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Margheri Barbara colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4, L. fall., tutti unificati dal vincolo della continuazione - il Pubblico Ministero presentava atto di appello che, in quanto proposto in violazione del divieto di cui all'art. 443, co. 3, cod. proc. pen., veniva convertito dalla Corte di appello di Firenze ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ricorso per cassazione con conseguente trasmissione degli atti;
Ritenuto che i due motivi di ricorsi, con cui si lamenta l'inosservanza degli artt. 62-bis, 63, 133 e 165 cod. pen. in punto di commisurazione della pena e concessione della sospensione condizionale, involgono l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e valutazioni sul trattamento sanzionatorio inammissibili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 22