Ordinanza — n. 14346/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETO FELICIANO nato a PALERMO il 03/09/1963 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Leto Feliciano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per due distinti episodi di furto di energia elettrica: l'uno commesso il 7 giugno 2013 e aggravato ai sensi degli artt. 625, comma primo, n. 2 e con la recidiva specifica (capo 1); il secondo commesso dal 23 febbraio 2011 al 14 aprile 2011 e aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo 2);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 14346/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei reati e mancato riconoscimento della unitarietà della condotta (per la sovrapposizione cronologica dei fatti), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETO FELICIANO nato a PALERMO il 03/09/1963 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Leto Feliciano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per due distinti episodi di furto di energia elettrica: l'uno commesso il 7 giugno 2013 e aggravato ai sensi degli artt. 625, comma primo, n. 2 e con la recidiva specifica (capo 1); il secondo commesso dal 23 febbraio 2011 al 14 aprile 2011 e aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo 2);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che eccepisce il decorso del termine prescrizionale per il reato sub 1) è manifestamente infondato in quanto: l'eccezione di prescrizione si fonda sulla richiesta di esclusione della aggravante di cui all'art. 625, comma primo. n. 7 cod. pen., punto non impugnato in sede di appello; non tiene conto che, per il concorso delle due circostanze ad effetto speciale (aggravante suddetta e recidiva specifica), il termine massimo di prescrizione del reato è pari a dodici anni (pena detentiva massima rilevante ex art. 157 cod. pen. nei limiti del 63, comma 4 cod. pen. pari a anni otto, tempo aumentato della metà per effetto della recidiva specifica ex art. 161 cod. pen.);
Considerato che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei reati e mancato riconoscimento della unitarietà della condotta (per la sovrapposizione cronologica dei fatti), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec