Ordinanza — n. 14344/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUPERBO MICHELE nato a ANDRIA il 04/10/1974 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Superbo Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il tentato furto di una bicicletta parcheggiata lungo la via pubblica e quindi esposta per consuetudine o necessità alla pubblica fede (assorbito il reato di cui all'art. 707 cod. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen; Ordinanza — n. 14344/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012, dep. 2013, De Santis, Rv. 254381); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUPERBO MICHELE nato a ANDRIA il 04/10/1974 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Superbo Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il tentato furto di una bicicletta parcheggiata lungo la via pubblica e quindi esposta per consuetudine o necessità alla pubblica fede (assorbito il reato di cui all'art. 707 cod. pen.);
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in ragione del fatto che la bicicletta "era assicurata a un palo con una catena chiusa", è manifestamente infondato, poiché invoca un principio contrastante con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità che, in tale ipotesi, riconosce la sussistenza della circostanza aggravante in parola (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, Dicuonzo, Rv. 279343; Sez. 4, n. 16022 del 20/12/2018, dep. 2019, Tanzi, Rv. 275578;
Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012, dep. 2013, De Santis, Rv. 254381); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i