Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14343/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding Article 99 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14343/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Garofalo Ruslan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted aggravated theft, arguing an erroneous application of Article 99 of the Penal Code. The court rejected this claim as it merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99 cod. pen.; The appeal is inadmissible when its sole ground is a repetition of arguments previously adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 99 Penal Code inadmissible appeal repetitive arguments attempted aggravated theft Cassation procedure procedural costs Cassa delle ammende tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 cod. pen.
articolo 99 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO RUSLAN nato il 21/09/1996 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Garofalo Ruslan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'articolo 99 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0