Ordinanza — n. 14341/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO MAURIZIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/11/1973 PARPIGLIA GIUSEPPA ROBERTA nato a REGGIO CALABRIA il 03/11/1974 avverso la sentenza del 17/06/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Marino Maurizio e Parpiglia Giuseppa Roberta ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'articolo 612 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 612 cod. pen; Ordinanza — n. 14341/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINO MAURIZIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/11/1973 PARPIGLIA GIUSEPPA ROBERTA nato a REGGIO CALABRIA il 03/11/1974 avverso la sentenza del 17/06/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Marino Maurizio e Parpiglia Giuseppa Roberta ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'articolo 612 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, al di là della formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22