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Ordinanza — n. 14337/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14337/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14337/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEO GINA nato a MAZARA DEL VALLO il 12/06/1973 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Puleo Gina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la riconducibilità del fatto all'imputata (assente al momento della verifica e priva di titolo sull'immobile) è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna che ricostruisce in modo analitico di elementi (gravi, precisi e concordanti) a carico dell'imputata (pagg. 2-4);

Regesto Legislator

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art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14337/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni materiale elettrico e apparecchiature radio imputazione di furto frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 673 cod. proc. pen
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULEO GINA nato a MAZARA DEL VALLO il 12/06/1973 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Puleo Gina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la riconducibilità del fatto all'imputata (assente al momento della verifica e priva di titolo sull'immobile) è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna che ricostruisce in modo analitico di elementi (gravi, precisi e concordanti) a carico dell'imputata (pagg. 2-4);

Letta la memoria difensiva e chiarito al riguardo che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec