Ordinanza — n. 14336/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATELLARO PIETRO nato a CORLEONE il 30/06/1998 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Patellaro Pietro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per tre episodi di furto in abitazione (capi 1, 3 e 4) e per l'indebito utilizzo di carte di credito (capo 2); Ritenuto che i due motivi di ricorso, che afferiscono al solo capo 3) e che contestano la responsabilità dell'imputato e la qualificazione giuridica del fatto da ricondurre all'art. 614 cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. risposta a pag. 3 sul primo motivo e risposta a pag. 4 sul secondo motivo) e rilevato che la questione sulla diversa qualificazione giuridica involge valutazioni in fatto insuscettibili di diverso apprezzamento in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 614 cod. pen; Ordinanza — n. 14336/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATELLARO PIETRO nato a CORLEONE il 30/06/1998 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Patellaro Pietro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per tre episodi di furto in abitazione (capi 1, 3 e 4) e per l'indebito utilizzo di carte di credito (capo 2); Ritenuto che i due motivi di ricorso, che afferiscono al solo capo 3) e che contestano la responsabilità dell'imputato e la qualificazione giuridica del fatto da ricondurre all'art. 614 cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. risposta a pag. 3 sul primo motivo e risposta a pag. 4 sul secondo motivo) e rilevato che la questione sulla diversa qualificazione giuridica involge valutazioni in fatto insuscettibili di diverso apprezzamento in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2