Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural bar and factual reconstruction error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim of prescription and the request for requalification of the crime. The court noted that the procedural bar preventing the formation of a valid appeal relationship precludes raising issues arising after the judgment, while the second ground failed due to a different factual reconstruction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: The procedural bar preventing the formation of a valid appeal relationship precludes the raising of issues arising after the judgment, and appeals based on a different factual reconstruction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODA MARIO nato 11 12/08/1982 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Doda Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la sentenza di condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, commesso il 4 settembre 2009; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto occorre tenere conto di 298 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza 24 aprile 2013 per legittimo impedimento; 238 giorni per rinvio dal 13 giugno 2017 al 6 febbraio 2018 per adesione del difensore all'astensione) che spostano lo spirare del termine prescrizionale massimo (pari ad anni dodici e mesi sei) al 27 dicembre 2022, data successiva alla deliberazione della sentenza impugnata;
Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Considerato che il secondo motivo, che sollecita la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 648 cod. pen., è inammissibile perché si fonda su una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci