Ordinanza — n. 14334/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN YOUSSEF NIZAR nato il 26/07/1981 ACHOUR MARWEN nato il 30/05/1992 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Ben Youssef Nizar e Achour Marwen ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto in abitazione (escluda l'aggravante della violenza sulle cose), mentre ha assolto gli stessi dal residuo reato di cui all'articolo 4, L. n. 110/1975, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14334/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è intrinsecamente generico, perché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre alla concessione del beneficio richiesto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN YOUSSEF NIZAR nato il 26/07/1981 ACHOUR MARWEN nato il 30/05/1992 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Ben Youssef Nizar e Achour Marwen ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto in abitazione (escluda l'aggravante della violenza sulle cose), mentre ha assolto gli stessi dal residuo reato di cui all'articolo 4, L. n. 110/1975, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è intrinsecamente generico, perché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre alla concessione del beneficio richiesto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22