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Ordinanza — n. 14333/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14333/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14333/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLA ANNA nato a GALLIPOLI il 25/01/1951 avverso la sentenza del 16/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Memola Anna ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 216, comma 1, n.2, 223, comma 1 e 2, n. 2 e 219, comma 2, n.1, r.d. n. 267/42;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14333/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda abbandono del procedimento per truffa condanna al pagamento pecuniario pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che la doglianza proposta — con cui la ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMOLA ANNA nato a GALLIPOLI il 25/01/1951 avverso la sentenza del 16/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Memola Anna ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 216, comma 1, n.2, 223, comma 1 e 2, n. 2 e 219, comma 2, n.1, r.d. n. 267/42;

Considerato che la doglianza proposta — con cui la ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2