Ordinanza — n. 14332/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARFAGNINI MICHELE nato a POMIGLIANO D'ARCO il 07/10/1979 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Carfagnini Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di furto pluriaggravato (artt. 624 - 625 nn.2, 5, 7 - 61 n.5 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato e la correttezza della affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14332/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i restanti motivi, che riguardano l'applicabilità dell'istituto della tenuità del fatto e l'applicabilità dell'istituto del furto lieve per stato di bisogno, sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARFAGNINI MICHELE nato a POMIGLIANO D'ARCO il 07/10/1979 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Carfagnini Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di furto pluriaggravato (artt. 624 - 625 nn.2, 5, 7 - 61 n.5 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato e la correttezza della affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Ritenuto che i restanti motivi, che riguardano l'applicabilità dell'istituto della tenuità del fatto e l'applicabilità dell'istituto del furto lieve per stato di bisogno, sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i