Ordinanza — n. 14330/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORRINO PAOLO nato a ALESSANDRIA il 22/02/1974 avverso la sentenza del 08/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAdato awVso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gorrino Paolo ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al concorso nei reati di cui agli articoli 216 parte prima n.2, 223, comma 1, 217 parte prima, n. 4, e 224, nn. 1 e 2, legge fall.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, articolo 133 cod. pen; Ordinanza — n. 14330/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 133 cod. pen. — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORRINO PAOLO nato a ALESSANDRIA il 22/02/1974 avverso la sentenza del 08/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAdato awVso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Gorrino Paolo ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al concorso nei reati di cui agli articoli 216 parte prima n.2, 223, comma 1, 217 parte prima, n. 4, e 224, nn. 1 e 2, legge fall.;
Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 133 cod. pen. — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2