Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a mere reproduction of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to exclude recidivism and apply an aggravating circumstance, arguing the reasoning was illogical. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole purpose is to reiterate arguments previously rejected by the court of first instance without presenting new grounds or legal errors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACICI RICCARDO nato a LIVORNO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cacici Riccardo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto monoaggravato di cui agli articoli 624, comma 1 e 625, comma 1, n.7 cod. pen., rideterminando la pena a seguito della concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, cod. pen. come prevalente sull'aggravante contestata.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n.7, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il