Ordinanza — n. 14324/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLLINI GIACOMO nato a TERNI il 18/01/1991 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Bartollini Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha parzialmente riformato la condanna riportata in primo grado, riducendo la pena ad anni tre e mesi otto dì reclusione, in ordine ai reati di cui all'art. 582, 583, 585 cod. pen. e di cui all'art. 4 della legge n.110/1975; - che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, chiesta allo scopo di effettuare una nuova perizia medico-legale nei confronti dell'imputato, così propiziando un nuovo apprezzamento sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, è anche manifestamente infondato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14324/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582, 583, 585 cod. pen. e di cui all'art. 4 della legge n.110/1975; - che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, chiesta allo scopo di effettuare una nuova perizia medico-legale nei confronti dell'imputato, così propiziando un nuovo apprezzamento sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, è anche manifestamente infondato.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLLINI GIACOMO nato a TERNI il 18/01/1991 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Bartollini Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha parzialmente riformato la condanna riportata in primo grado, riducendo la pena ad anni tre e mesi otto dì reclusione, in ordine ai reati di cui all'art. 582, 583, 585 cod. pen. e di cui all'art. 4 della legge n.110/1975; - che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, chiesta allo scopo di effettuare una nuova perizia medico-legale nei confronti dell'imputato, così propiziando un nuovo apprezzamento sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, è anche manifestamente infondato.
Invero, la Corte territoriale, nel motivare circa l'attendibilità della perizia svoltasi in primo grado, esprime un iter logico giuridico lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori, da cui è emerso che l'imputato soffriva "di una mera anomalia personologica, ininfluente sulle condizioni mentali" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.8 e 9 della sentenza gravata); - che analoghe considerazioni possono essere mosse anche con riferimento alla recidiva e alla determinazione della pena base, elementi dettagliatamente motivati dalla corte territoriale (pagg. 8 e 9); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co e est