Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding insufficient motivation of lower court decision on attempted theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the lower court's motivation. The appellant argued that the conviction for attempted aggravated theft lacked sufficient reasoning but failed to specify how the decision was flawed. The court rejected this because the appeal did not identify specific reasons that would have affected the judgment's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation alleging insufficient motivation is inadmissible if the grounds are generic and fail to indicate the specific reasons that would have affected the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO RICCARDO GIUSEPPE nato il 27/12/1971 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Aricò Riccardo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha dato conferma alla condanna pronunziata in primo grado per tentato furto aggravato; - che il motivo proposto, il quale lamenta la violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata assoluzione dell'imputato, è del tutto generico. Come affermato fin da tempi risalenti, infatti, il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile per genericità (Sez. 1, Sentenza n. 695 del 21/03/1984, Rv. 163951); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente