Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14319/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14319/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14319/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADDA FABRIZIO ANGELO nato a TORINO il 28/12/1963 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Fadda Fabrizio Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha dato conferma alla condanna pronunciata in primo grado per il reato di lesioni personali; - che i primi due motivi di ricorso, i quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, oltre alla valutazione di attendibilità della persona offesa, muovono censure in fatto, volte a prospettare una inammissibile ricostruzione delle risultanze probatorie, preclusa in questa sede (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento); - che i motivi dal terzo al sesto, esaminabili congiuntamente in quanto aventi tutti per oggetto la violazione degli artt. 507 e 603 c.p.p. per mancata assunzione della testimonianza del teste Abdelkarim, omettono il confronto con la motivazione impugnata, la quale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto del tutto superflua l'ammissione della prova in questione: in primo luogo sul piano logico, avendo il giudice di appello ritenuto inverosimile la prospettazione difensiva con motivazioni incensurabili; in secondo luogo si è ritenuto riscontrato quanto riferito dalla persona offesa dalle dichiarazioni del teste de relato nell'immediatezza dei fatti, oltre che dal referto di pronto soccorso, mentre delle lesioni che asseritamente l'imputato avrebbe subito non vi sarebbe alcuna traccia documentale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis c.p; Ordinanza — n. 14319/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento); - che i motivi dal terzo al sesto, esaminabili congiuntamente in quanto aventi tutti per oggetto la violazione degli artt. 507 e 603 c.p.p. per mancata assunzione della testimonianza del teste Abdelkarim, omettono il confronto con la motivazione impugnata, la quale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto del tutto superflua l'ammissione della prova in questione: in primo luogo sul piano logico, avendo il giudice di appello ritenuto inverosimile la prospettazione difensiva con motivazioni incensurabili; in secondo luogo si è ritenuto riscontrato quanto riferito dalla persona offesa dalle dichiarazioni del teste de relato nell'immediatezza dei fatti, oltre che dal referto di pronto soccorso, mentre delle lesioni che asseritamente l'imputato avrebbe subito non vi sarebbe alcuna traccia documentale.

Parole chiave

Generato dall'IA
lesione al piede lesioni personali vittima di infortunio lesioni conseguenti lesione alla spalla causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADDA FABRIZIO ANGELO nato a TORINO il 28/12/1963 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Fadda Fabrizio Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha dato conferma alla condanna pronunciata in primo grado per il reato di lesioni personali; - che i primi due motivi di ricorso, i quali contestano l'affermazione di responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, oltre alla valutazione di attendibilità della persona offesa, muovono censure in fatto, volte a prospettare una inammissibile ricostruzione delle risultanze probatorie, preclusa in questa sede (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento); - che i motivi dal terzo al sesto, esaminabili congiuntamente in quanto aventi tutti per oggetto la violazione degli artt. 507 e 603 c.p.p. per mancata assunzione della testimonianza del teste Abdelkarim, omettono il confronto con la motivazione impugnata, la quale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto del tutto superflua l'ammissione della prova in questione: in primo luogo sul piano logico, avendo il giudice di appello ritenuto inverosimile la prospettazione difensiva con motivazioni incensurabili; in secondo luogo si è ritenuto riscontrato quanto riferito dalla persona offesa dalle dichiarazioni del teste de relato nell'immediatezza dei fatti, oltre che dal referto di pronto soccorso, mentre delle lesioni che asseritamente l'imputato avrebbe subito non vi sarebbe alcuna traccia documentale.

D'altronde, il sindacato che questa Corte può esercitare non può attingere alla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, dovendosi esaurire nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373), che, per come evidenziato, è logica e coerente con i dati processuali, quindi insindacabile in questa sede; - che gli ultimi due motivi, i quali lamentano del tutto genericamente la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis c.p., sono inammissibili in quanto il riconoscimento delle predetti attenuanti è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in questa sede ove supportata da idoneo apparato argomentativo, come nella specie avvenuto (cfr. pagg. 4 e 5); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme