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Ordinanza — n. 14318/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14318/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14318/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGGIANO ALDO nato a SASSARI 11 14/10/1983 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Oggiano Aldo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che invoca l'esimente dello stato di necessità, esula dal novero dei vizi consentiti, perché, oltre a non enucleare alcuno dei casi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. terza e quarta pagina della motivazione);

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14318/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità "derivante dalla pacifica condizione di affinità tra l'imputato e le persone offese", oltre a non enucleare alcuno dei casi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché non è configurabile alcun rapporto di affinità, giuridicamente rilevante, tra l'imputato e le persone offese: queste ultime genitori della "ex convivente" del primo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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alibi allegazioni fattuali non credibili insufficienza di prove imputazione di furto prova dell'indigenza prova oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Oggiano Aldo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGGIANO ALDO nato a SASSARI 11 14/10/1983 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Oggiano Aldo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che invoca l'esimente dello stato di necessità, esula dal novero dei vizi consentiti, perché, oltre a non enucleare alcuno dei casi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. terza e quarta pagina della motivazione);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità "derivante dalla pacifica condizione di affinità tra l'imputato e le persone offese", oltre a non enucleare alcuno dei casi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché non è configurabile alcun rapporto di affinità, giuridicamente rilevante, tra l'imputato e le persone offese: queste ultime genitori della "ex convivente" del primo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso