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Ordinanza — n. 14317/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14317/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- che Pizzo Salvatore, Guerriero Carmine e Gargiulo Alessandro ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna per furto aggravato pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Torre Annunziata; - che il primo motivo del ricorso proposto da Pizzo Salvatore denunzia il vizio motivazionale ed il travisamento di prova in relazione all'affermazione di responsabilità, in ragione del valore irrisorio dei beni sottratti, deducendo in tal modo un motivo non proposto in appello (alla luce dell'incontestata sintesi effettuata dalla corte territoriale), quindi inammissibile, e comunque manifestamente infondato in diritto.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 14317/2023 — snpen · Corte di Cassazione: - che Pizzo Salvatore, Guerriero Carmine e Gargiulo Alessandro ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna per furto aggravato pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Torre Annunziata; - che il primo motivo del ricorso proposto da Pizzo Salvatore denunzia il vizio motivazionale ed il travisamento di prova in relazione all'affermazione di responsabilità, in ragione del valore irrisorio dei beni sottratti, deducendo in tal modo un motivo non proposto in appello (alla luce dell'incontestata sintesi effettuata dalla corte territoriale), quindi inammissibile, e comunque manifestamente infondato in diritto.

Parole chiave

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danno patrimoniale circostanze aggravanti o attenuanti danno patrimoniale procurato con astuzia valore patrimoniale delitto contro i beni favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
E in concreto la corte ha indicato, specificamente, i criteri, coerenti con quelli previsti nell'art. 133 cod. pen., applicati ai fini del giudizio di comparazione; - che il secondo motivo di ricorso degli imputati Guerriero e Gargiulo lamenta la mancata concessione dell'attenuante ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIZZO SALVATORE nato a NAPOLI il 13/11/1963 GUERRIERO CARMINE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/06/1957 GARGIULO ALESSANDRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/01/1986 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Pizzo Salvatore, Guerriero Carmine e Gargiulo Alessandro ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la condanna per furto aggravato pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Torre Annunziata; - che il primo motivo del ricorso proposto da Pizzo Salvatore denunzia il vizio motivazionale ed il travisamento di prova in relazione all'affermazione di responsabilità, in ragione del valore irrisorio dei beni sottratti, deducendo in tal modo un motivo non proposto in appello (alla luce dell'incontestata sintesi effettuata dalla corte territoriale), quindi inammissibile, e comunque manifestamente infondato in diritto.

Ed analoghe considerazioni valgono anche a disattendere la prima censura del ricorso proposto da Guerriero e Gargiulo sul medesimo tema, mentre con riguardo alla affermazione di responsabilità il motivo dei ricorrenti articola censure di merito e reiterative, omettendo il confronto con la sentenza impugnata che, con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ha indicato gli elementi a sostegno della ritenuta responsabilità; - che il secondo motivo del Pizzo, il quale denuncia il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, non considera che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). E in concreto la corte ha indicato, specificamente, i criteri, coerenti con quelli previsti nell'art. 133 cod. pen., applicati ai fini del giudizio di comparazione; - che il secondo motivo di ricorso degli imputati Guerriero e Gargiulo lamenta la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., reiterando nella presente sede una doglianza correttamente disattesa dal giudice territoriale, che ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in materia, alla luce dei quali ha evidenziato la non applicabilità della predetta attenuante al caso di specie rilevando le particolari modalità della condotta; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell