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Ordinanza — n. 14316/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14316/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALAMARA CATERINA nato a AFRICO il 10/10/1964 RODA' DOMENICO nato a BRUZZANO ZEFFIRIO il 12/02/1957 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. pen, art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14316/2023 — snpen · Corte di Cassazione: D'altronde, l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Rv. 282286); - che il terzo motivo, con cui si censura l'affermazione di responsabilità degli imputati, articola doglianze in fatto, inammissibili in sede di legittimità, oltre ad omettere ogni confronto con la motivazione impugnata, nella quale si dà conto di come i coniugi abitassero nell'appartamento cui il furto si riferiva.

Parole chiave

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sottrazione di energia difesa penale danneggiamento d'impianti elettrici permesso di promuovere un procedimento penale eccezioni difensive abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. pen
D'altronde, l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen.
art. 673 cod. proc. pen
150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALAMARA CATERINA nato a AFRICO il 10/10/1964 RODA' DOMENICO nato a BRUZZANO ZEFFIRIO il 12/02/1957 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Palamara Caterina e Rodà Domenico ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, di conferma della sentenza del Tribunale di Locri che li ha condannati per furto aggravato; - che il primo motivo con cui si lamenta la nullità della sentenza impugnata in ragione del mancato rinvio disposto in appello, è manifestamente infondato. Al riguardo, da un lato la Corte territoriale ha preliminarmente osservato come lo stato febbrile del difensore non fosse documentato; dall'altro ha correttamente rilevato che ove si proceda senza trattazione orale della causa non sussista alcun obbligo di rinvio, non essendo dalla celebrazione dell'udienza derivato alcun pregiudizio alle prerogative difensive, che pure aveva depositato conclusioni scritte.

Del resto, questa Corte ha ritenuto che nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (Sez. 4, Sentenza n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067); al contrario, l'esigenza di tutelare le prerogative difensive, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, si pone soltanto ove il giudizio di impugnazione si celebri con trattazione orale (Sez. 6, Sentenza n. 1167 del 30/11/2021, Rv. 282400); - che il secondo motivo di ricorso, il quale denuncia la nullità della sentenza per omesso avviso del diritto all'assistenza del difensore nel corso dell'accertamento irripetibile, è inammissibile per genericità, non assolvendo alla c.d. prova di resistenza (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014, Rv. 262011).

D'altronde, l'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 45253 del 27/10/2021, Rv. 282286); - che il terzo motivo, con cui si censura l'affermazione di responsabilità degli imputati, articola doglianze in fatto, inammissibili in sede di legittimità, oltre ad omettere ogni confronto con la motivazione impugnata, nella quale si dà conto di come i coniugi abitassero nell'appartamento cui il furto si riferiva.

E per costante giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425) è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; - che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la manomissione del contatore rappresenta espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall'ente fornitore (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Rv. 281108); - che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22