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Ordinanza — n. 14315/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14315/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14315/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE STEFANO CIRO nato a NAPOLI il 13/06/1966 PIERRO MICHELE nato a NAPOLI il 21/12/1981 PIERRO ANTONIO nato a NAPOLI il 29/05/1955 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

Regesto Legislator

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art. 599-bis c.p, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 474-quater c.p; Ordinanza — n. 14315/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); - che, quanto ai ricorsi di Pierro Michele e Pierro Antonio, il primo motivo investe l'affermazione di responsabilità (sotto plurimi profili: difetto di prova, grossolanità delle contraffazioni e inutilizzabilità della relazione tecnica per difetto di sottoscrizione) e tuttavia articola doglianze meramente riproduttive di quelle già disattese in sede di appello ed è articolato in fatto e generico, non confrontandosi con le ragioni della decisione (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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ricorso per cassazione contraffazione di merci ricorso per inadempienza motivazione inadeguata delle censure costituzionali difesa contro le pratiche commerciali illecite allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis c.p
- che De Stefano Ciro, Pierro Michele e Pierro Antonio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha accolto la richiesta di concordato con rinuncia ai restanti motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
599-bis c.p.p., denunciando il ricorrente il vizio motivazionale della pronuncia e adducendo che la Corte avrebbe dovuto rigettare la richiesta di concordato, da lui stesso presentata, mentre il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 474-quater c.p
269218); - che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, sia con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 474-quater c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE STEFANO CIRO nato a NAPOLI il 13/06/1966 PIERRO MICHELE nato a NAPOLI il 21/12/1981 PIERRO ANTONIO nato a NAPOLI il 29/05/1955 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che De Stefano Ciro, Pierro Michele e Pierro Antonio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha accolto la richiesta di concordato con rinuncia ai restanti motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. presentata dal De Stefano, confermando nel resto la conferma del Tribunale di Napoli Nord; - che il difensore di Antonio e Michele Pierro, il 13 marzo 2023, ha proposto motivi con i quali ha ribadito le già sollevate censure; - che il ricorso proposto dal De Stefano va dichiarato inammissibile, giacché formulato avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., denunciando il ricorrente il vizio motivazionale della pronuncia e adducendo che la Corte avrebbe dovuto rigettare la richiesta di concordato, da lui stesso presentata, mentre il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.

è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); - che, quanto ai ricorsi di Pierro Michele e Pierro Antonio, il primo motivo investe l'affermazione di responsabilità (sotto plurimi profili: difetto di prova, grossolanità delle contraffazioni e inutilizzabilità della relazione tecnica per difetto di sottoscrizione) e tuttavia articola doglianze meramente riproduttive di quelle già disattese in sede di appello ed è articolato in fatto e generico, non confrontandosi con le ragioni della decisione (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Peraltro, rispetto alla prospettata inutilizzabilità della prova peritale, al netto delle ragioni di manifesta infondatezza argomentate dalla Corte territoriale (con cui i ricorrenti omettono ogni confronto), non risulta assolta la c.d. prova di resistenza richiesta, a pena di inammissibilità, allorquando si contesti l'utilizzabilità di prove a carico (ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218); - che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, sia con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 474-quater c.p. (in relazione al quale i giudici del gravame hanno escluso, motivatamente, un ravvedimento operoso degli imputati), sia con riferimento alle circostanze attenuanti generiche (in ragione della gravità e pericolosità della condotta serbata evidenziata dalla corte, tali da precludere ogni positiva valutazione); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che nulla può essere liquidato in favore della parte civile attesa la tardiva presentazione della memoria, avvenuta solo il 17 marzo 2023;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 22