Ordinanza — n. 14313/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 29/05/1977 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Milazzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti contestate, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a dieci mesi di reclusione ed euro 250 di multa, per i reati di furto aggravato di energia elettrica, sostituzione di persona e violenza privata; - che il primo motivo di ricorso, di denuncia del mancato riconoscimento dello stato di necessità (in ragione delle precarie condizioni di salute della Di Salvo Arianna, con conseguente necessità dell'azione furtiva in modo da alimentare i macchinari a supporto della donna), articola doglianze in fatto ed è comunque generico, omettendo il confronto con la pronunzia impugnata, la quale ha ritenuto il difetto dell'inevitabilità del pericolo essendo questo diagnosticato da tempo, senza che in concreto vi fosse la costrizione della necessità di porre in essere l'azione criminosa; - che il secondo motivo, il quale censura la ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata (asseritamente, per contraddittorietà della persona offesa e per la mancata prova del cambio di serratura), propone, anche in questo caso, doglianze in fatto, esulando dal sindacato di legittimità una rivalutazione delle risultanze processuali più favorevole per il ricorrente (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14313/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che il terzo motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. per mancato riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Palermo 3822/2017, non si confronta con la motivazione impugnata, avendo il giudicante escluso la medesimezza del disegno criminoso tra i fatti sub judice e quelli già giudicati in ragione della distanza temporale e della diversità delle modalità di azione e del proposito criminoso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 29/05/1977 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Milazzo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti contestate, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a dieci mesi di reclusione ed euro 250 di multa, per i reati di furto aggravato di energia elettrica, sostituzione di persona e violenza privata; - che il primo motivo di ricorso, di denuncia del mancato riconoscimento dello stato di necessità (in ragione delle precarie condizioni di salute della Di Salvo Arianna, con conseguente necessità dell'azione furtiva in modo da alimentare i macchinari a supporto della donna), articola doglianze in fatto ed è comunque generico, omettendo il confronto con la pronunzia impugnata, la quale ha ritenuto il difetto dell'inevitabilità del pericolo essendo questo diagnosticato da tempo, senza che in concreto vi fosse la costrizione della necessità di porre in essere l'azione criminosa; - che il secondo motivo, il quale censura la ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata (asseritamente, per contraddittorietà della persona offesa e per la mancata prova del cambio di serratura), propone, anche in questo caso, doglianze in fatto, esulando dal sindacato di legittimità una rivalutazione delle risultanze processuali più favorevole per il ricorrente (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che il terzo motivo, con cui si denunzia la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. per mancato riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza della Corte di appello di Palermo 3822/2017, non si confronta con la motivazione impugnata, avendo il giudicante escluso la medesimezza del disegno criminoso tra i fatti sub judice e quelli già giudicati in ragione della distanza temporale e della diversità delle modalità di azione e del proposito criminoso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il qnsigliere estensore