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Ordinanza — n. 14312/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14312/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14312/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDI OLINDO nato a REGGIO CALABRIA il 01/07/1973 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Biondi Olindo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Tribunale che lo ha condannato per furto in abitazione; - che il motivo proposto, il quale lamenta il vizio di motivazione, è del tutto generico, articolando considerazioni sulla valutazione della prova indiziaria nel processo penale meramente astratte, senza operare alcun riferimento concreto a specifici travisamenti o illogicità motivazionali in cui sarebbero incorsi i giudici del merito. Al riguardo, per costante giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425), circostanza nella specie verificatasi, per le ragioni anzidette; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14312/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, per costante giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425), circostanza nella specie verificatasi, per le ragioni anzidette; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie censure procedurali eccezione di incostituzionalità impugnabilità della decisione di rinvio ricorso straordinario per nullità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDI OLINDO nato a REGGIO CALABRIA il 01/07/1973 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Biondi Olindo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza del Tribunale che lo ha condannato per furto in abitazione; - che il motivo proposto, il quale lamenta il vizio di motivazione, è del tutto generico, articolando considerazioni sulla valutazione della prova indiziaria nel processo penale meramente astratte, senza operare alcun riferimento concreto a specifici travisamenti o illogicità motivazionali in cui sarebbero incorsi i giudici del merito. Al riguardo, per costante giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425), circostanza nella specie verificatasi, per le ragioni anzidette; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm