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Ordinanza — n. 14311/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14311/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO ROCCO nato a MONASTERACE il 01/04/1954 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Pilato Rocco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ha dato conferma alla condanna pronunziata dal GUP presso il Tribunale di Locri per il delitto di furto aggravato; - che il primo motivo, il quale lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo della censura già disattesa in sede di appello, e comunque manifestamente infondato. Sul punto è incensurabile la motivazione dell'appello, ove si evidenzia la non tenuità del fatto in contestazione, avendo l'imputato sottratto indebitamente energia elettrica per alimentare il suo ristorante per ben quattro anni, per un valore complessivo di quasi 50.000 euro.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14311/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo della censura già disattesa in sede di appello, e comunque manifestamente infondato. Sul punto è incensurabile la motivazione dell'appello, ove si evidenzia la non tenuità del fatto in contestazione, avendo l'imputato sottratto indebitamente energia elettrica per alimentare il suo ristorante per ben quattro anni, per un valore complessivo di quasi 50.000 euro.

Parole chiave

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sottrazione di energia risarcimento per atto illecito danneggiamento d'impianti elettrici spese di ristrutturazione legislazione in materia di energia caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO ROCCO nato a MONASTERACE il 01/04/1954 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Pilato Rocco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ha dato conferma alla condanna pronunziata dal GUP presso il Tribunale di Locri per il delitto di furto aggravato; - che il primo motivo, il quale lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo della censura già disattesa in sede di appello, e comunque manifestamente infondato. Sul punto è incensurabile la motivazione dell'appello, ove si evidenzia la non tenuità del fatto in contestazione, avendo l'imputato sottratto indebitamente energia elettrica per alimentare il suo ristorante per ben quattro anni, per un valore complessivo di quasi 50.000 euro.

Da ciò consegue l'irrilevanza della sopravvenuta modifica dei presupposti applicativi della causa di non punibilità in esame, che trova oggi applicazione per tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, e quindi sarebbe astrattamente riconoscibile nel caso di specie ai sensi dell'art. 2, co. 4 cod. pen.; - che il secondo motivo, di censura della mancata concessione delle attenuanti generiche, risulta del pari reiterativo della doglianza spiegata con l'atto di gravame, con cui omette il confronto, avendo la Corte territoriale segnalato l'assenza di elementi positivi valorizzabili, la gravità del fatto e la genericità delle deduzioni difensive sul punto.

D'altronde, il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d