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Ordinanza — n. 14310/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14310/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14310/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MASSIMO nato a NAPOLI il 03/08/1972 avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Russo Massimo ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non solo non sussiste, ma neanche è stato allegato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14310/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non solo non sussiste, ma neanche è stato allegato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto aggravato permesso di promuovere un procedimento penale riesame dell'entità pena abbandono del procedimento per truffa commisurazione della pena per rapina tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
- che Russo Massimo ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MASSIMO nato a NAPOLI il 03/08/1972 avverso la sentenza del 22/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Russo Massimo ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non solo non sussiste, ma neanche è stato allegato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 20