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Ordinanza — n. 14307/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14307/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14307/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTANZO ANTONIO nato a MESSINA il 04/05/1962 COSTANZO ANDREA nato a MESSINA il 24/11/1965 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Costanzo Andrea e Costanzo Antonio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per i reati di bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita ed occultamento e distruzione di documenti contabili; - che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento delle concrete funzioni gestore esercitate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro, pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (che ha evidenziato le numerose fonti dichiarative che conducevano a ritenere le predette funzioni gestorie: cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso degli imputati nel reato di bancarotta con gli amministratori delle società, è manifestamente infondato in quanto la corte territoriale, ha dato atto della condotta meramente adesiva dell'amministratore di diritto e, per come evidenziato in precedenza, del ruolo effettivo svolto dai ricorrenti all'interno dell'organizzazione imprenditoriale (cfr. ibidem); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14307/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso degli imputati nel reato di bancarotta con gli amministratori delle società, è manifestamente infondato in quanto la corte territoriale, ha dato atto della condotta meramente adesiva dell'amministratore di diritto e, per come evidenziato in precedenza, del ruolo effettivo svolto dai ricorrenti all'interno dell'organizzazione imprenditoriale (cfr. ibidem); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa revoca del fallimento ufficiale dei fallimenti sanzioni pecuniarie reato economico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTANZO ANTONIO nato a MESSINA il 04/05/1962 COSTANZO ANDREA nato a MESSINA il 24/11/1965 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Costanzo Andrea e Costanzo Antonio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per i reati di bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita ed occultamento e distruzione di documenti contabili; - che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento delle concrete funzioni gestore esercitate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro, pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (che ha evidenziato le numerose fonti dichiarative che conducevano a ritenere le predette funzioni gestorie: cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso degli imputati nel reato di bancarotta con gli amministratori delle società, è manifestamente infondato in quanto la corte territoriale, ha dato atto della condotta meramente adesiva dell'amministratore di diritto e, per come evidenziato in precedenza, del ruolo effettivo svolto dai ricorrenti all'interno dell'organizzazione imprenditoriale (cfr. ibidem); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co es enso