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Ordinanza — n. 14303/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual reconstruction and proof re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14303/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability for threats, assault, and private violence, but the court rejected this as an attempt to reconstruct facts using different evidentiary criteria. The court ruled that the appeal was specific only insofar as it sought to re-evaluate evidence, which is prohibited under cassation procedure.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a reconstruction of facts or a re-evaluation of evidence by criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction evidence re-evaluation cassation procedure procedural costs minaccia nel diritto penale sanzione penale ammonizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNA GIACOMO nato a MONDOLFO il 20/04/1974 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Manna Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia, lesioni e violenza privata ; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ed è comunque reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito.

Cosicché, omettendo di confrontarsi con le analitiche argomentazioni offerte dalla corte territoriale (si veda pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), devono ritenersi aspecifiche; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Con ig re ten e Il Pr