Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14302/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14302/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO STEFANO ANGELO nato a PALERMO il 04/01/1999 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Randazzo Stefano Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, semplicemente rivalutati alla luce di criteri differenti rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziato la spontanea confessione dell'imputato e il ritrovamento dei ciclomotori sottratti all'interno del box in uso al ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che la censura relativa alle attenuanti generiche non solo è genericamente formulata (in assenza di valide ragioni a sostegno della stessa), ma è anche aspecifica, in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale, che, nel negare il riconoscimento, ha evidenziato i precedenti penali emersi a carico del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 della sentenza impugnata); - che la censura relativa alle attenuanti generiche non solo è genericamente formulata (in assenza di valide ragioni a sostegno della stessa), ma è anche aspecifica, in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale, che, nel negare il riconoscimento, ha evidenziato i precedenti penali emersi a carico del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
difesa penale allegazione motivata eccezioni difensive circostanza attenuante rinuncia alla motivazione ritiro della querela penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO STEFANO ANGELO nato a PALERMO il 04/01/1999 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Randazzo Stefano Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, semplicemente rivalutati alla luce di criteri differenti rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziato la spontanea confessione dell'imputato e il ritrovamento dei ciclomotori sottratti all'interno del box in uso al ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che la censura relativa alle attenuanti generiche non solo è genericamente formulata (in assenza di valide ragioni a sostegno della stessa), ma è anche aspecifica, in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale, che, nel negare il riconoscimento, ha evidenziato i precedenti penali emersi a carico del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22