Ordinanza — n. 14302/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO STEFANO ANGELO nato a PALERMO il 04/01/1999 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Randazzo Stefano Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, semplicemente rivalutati alla luce di criteri differenti rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziato la spontanea confessione dell'imputato e il ritrovamento dei ciclomotori sottratti all'interno del box in uso al ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che la censura relativa alle attenuanti generiche non solo è genericamente formulata (in assenza di valide ragioni a sostegno della stessa), ma è anche aspecifica, in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale, che, nel negare il riconoscimento, ha evidenziato i precedenti penali emersi a carico del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 2 della sentenza impugnata); - che la censura relativa alle attenuanti generiche non solo è genericamente formulata (in assenza di valide ragioni a sostegno della stessa), ma è anche aspecifica, in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale, che, nel negare il riconoscimento, ha evidenziato i precedenti penali emersi a carico del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO STEFANO ANGELO nato a PALERMO il 04/01/1999 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Randazzo Stefano Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto aggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, semplicemente rivalutati alla luce di criteri differenti rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziato la spontanea confessione dell'imputato e il ritrovamento dei ciclomotori sottratti all'interno del box in uso al ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che la censura relativa alle attenuanti generiche non solo è genericamente formulata (in assenza di valide ragioni a sostegno della stessa), ma è anche aspecifica, in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale, che, nel negare il riconoscimento, ha evidenziato i precedenti penali emersi a carico del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22