Cassation court dismisses appeal for theft as new evidence argument is merely repetitive of lower court's finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Barraco's appeal against his conviction for aggravated theft inadmissible. Barraco argued that the lower court erred in its evaluation of circumstantial evidence regarding the theft of a surveillance camera. The court rejected this claim as it was a mere repetition of the appellate court's reasoning and did not introduce new facts or alternative legal assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal alleging a violation of law based on the evaluation of circumstantial evidence is inadmissible if it merely reiterates the grievances raised in the appeal without presenting new facts or requesting an alternative evaluation of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACO GIUSEPPE nato a MARSALA il 25/12/1997 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Barraco Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto pluriaggravato; - che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la violazione di legge in riferimento alla valutazione della prova indiziaria, è meramente reiterativo della doglianza proposta in sede di appello, e comunque versato in fatto. Al riguardo, la Corte territoriale si è confrontata con la relativa censura, evidenziando la convergenza del dato indiziario alla luce della coincidenza soggettiva del soggetto ripreso prima e durante l'asportazione della videocamera di sorveglianza.
In tal modo, la Corte si è posta in continuità con la valutazione espressa dal giudice di prime cure, ed in questa sede è inammissibile la censura volta a sollecitare un'alternativa valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207943); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo