Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14299/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for grave threats due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14299/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Davide Pesce inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for grave threats on grounds of insufficient reasoning and sentencing, but the court found these arguments merely repetitive and lacking new factual comparisons. Consequently, the court rejected the appeal because the lower court had already thoroughly addressed the defendant's defense regarding partial testimony selection and the severity of the offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only repetitive arguments without new facts or legal reasoning, as the court of appeal has already fully addressed the defense's claims regarding evidence selection and sentencing severity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive arguments grave threats conviction lack of new evidence court costs and fine gravi addebiti penali minaccia nel diritto penale difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE DAVIDE nato a GENOVA il 03/05/1990 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Pesce Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, di conferma della sentenza pronunciata in primo grado che l'ha condannato per il reato di minacce grave; - che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta il vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato contestato, propone doglianze in fatto e meramente reiterative, laddove vi è ampia motivazione in ordine alla ricostruzione fattuale della vicenda, avendo peraltro il giudice del gravame evidenziato come la prospettazione difensiva muovesse da una selezione parziale delle deposizioni rilevanti (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, il quale lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, omette del pari il confronto con la sentenza impugnata.

Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto il fatto di non minima offensività, oltre che manifestazione dell'indole aggressiva del prevenuto, come attestata dai precedenti riportati; - che il terzo motivo, di denuncia delle statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato tanto con riguardo all'omessa concessione delle attenuanti generiche (giusto il richiamo ai precedenti ed all'assenza di resipiscenza), quanto alla pena in concreto inflitta (in ragione della negativa personalità dell'imputato, delle modalità del fatto e del nocumento cagionato alle parti, anche considerata l'esiguità dello scostamento dal minimo edittale); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il C i liere es rlore