Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14297/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and specific arguments against sentencing are absent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Popa Marian inadmissible due to its generic formulation and lack of specific arguments. The appellant challenged the confirmed conviction for attempted theft and the suspended sentence, but failed to provide concrete reasons comparing the sentencing to other cases or refuting the negative personality assessment. Consequently, the court rejected the request for review, citing the requirement that appeals must directly address the specific judicial reasoning provided in the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is formulated in general terms without specific arguments substantiating the requests, as it fails to confront the specific judicial reasoning regarding sentencing discretion and the assessment of the offender's personality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic formulation sentencing discretion negative personality attempted theft suspended sentence Italian criminal procedure pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPA MARIAN nato il 12/08/1969 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Popa Marian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di tentato furto pluriaggravato; - che l'unico motivo proposto è inammissibile in quanto genericamente formulato (in assenza di valide argomentazioni a sostegno delle richieste) e aspecifico, poiché non si confronta con la specifica motivazione offerta dal giudice, sia con riferimento al trattamento sanzionatorio, (atteso che il giudizio di comparazione tra le diverse circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto:

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), sia con riferimento alla sospensione condizionale della pena (la cui censura non solo non risulta proposta in appello, alla luce dell'incontestata sintesi indicata nella sentenza impugnata, ma è anche manifestamente infondata attesa che la prognosi negativa che è stata operata alla luce della negativa personalità del prevenuto, che annovera numerosi precedenti), sia in ultimo con riferimento alla determinazione della pena (motivata alla luce della gravità del fatto e alla negativa personalità del reato, alla luce di precedenti emersi, già in precedenza richiamati); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i