Ordinanza — n. 14296/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CACCAMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/10/1996 MISTRETTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 31/10/1994 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14296/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CACCAMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/10/1996 MISTRETTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 31/10/1994 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
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Generato dall'IADecisioni correlate
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CACCAMO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/10/1996 MISTRETTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 31/10/1994 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Caccamo Giuseppe e Mistretta Giuseppe ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna inflitta nei loro confronti dal Tribunale di Palermo per furto aggravato; - che il motivo comune proposto, afferente unicamente all'applicazione della recidiva, è inammissibile in quanto, continuando a prospettare una diversa valutazione dei dati processuali, non contestati nella loro storicità, non si confronta con l'ampia argomentazione offerta dal giudice del gravame, che non si è arrestato al dato formale dei numerosi precedenti, evincendo piuttosto come dall'esame della personalità dei prevenuti emerga un quadro di allarmante pericolosità sociale, con elevato pericolo di ricaduta nel crimine da parte di entrambi i ricorrenti; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co lier e tensore Il Presi