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Ordinanza — n. 14294/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14294/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14294/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAVAZZA GIOACCHINO nato a GALLIATE il 06/01/1989 MICCICHE' DOMENICO nato a PALERMO il 20/12/1995 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14294/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per giurisprudenza costante è infatti inammissibile, perché generico, il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento (Sez. 1, Sentenza n. 695 del 21/03/1984, Rv. 163951); - che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie difetto di motivazione motivi di cassazione ristrettezza finanziaria favoreggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAVAZZA GIOACCHINO nato a GALLIATE il 06/01/1989 MICCICHE' DOMENICO nato a PALERMO il 20/12/1995 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Favazza Gioacchino e Miccichè Domenico ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza pronunciata in primo grad7 di condanna per tentato furto aggravato; - che i due ricorsi proposti, i quali deducono quale comune motivo il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, sono del tutto privi di specificità censoria, limitandosi apoditticamente ad affermare che la sentenza impugnata non espliciterebbe i criteri di valutazione seguiti per pervenire alla affermazione di responsabilità.

Per giurisprudenza costante è infatti inammissibile, perché generico, il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento (Sez. 1, Sentenza n. 695 del 21/03/1984, Rv. 163951); - che i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo