Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14293/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14293/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14293/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICOVERO GREGORIO SIMONE nato a MARSALA il 10/09/1965 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Ricovero Gregorio Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, di condanna per furto aggravato; - che risultano depositati, con memoria del 3 marzo 2023, motivi aggiunti, con i quali si sollecita la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, alla luce delle modifiche normative introdotte con il d.lgs n. 150 del 2022; - che i motivi proposti sono meramente reiterativi e generici, e che peraltro la Corte territoriale - pur escludendo la valida instaurazione del rapporto processuale - ha risposto nel merito alle doglianze difensive, evidenziando la confessione dell'imputato (con la quale l'appellante non si confronta, neanche in questa sede) e la totale aspecificità della invocata riduzione del trattamento sanzionatorio (in assenza dell'esplicitazione di ragioni in fatto o in diritto a sostegno della richiesta); - che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14293/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 150 del 2022; - che i motivi proposti sono meramente reiterativi e generici, e che peraltro la Corte territoriale - pur escludendo la valida instaurazione del rapporto processuale - ha risposto nel merito alle doglianze difensive, evidenziando la confessione dell'imputato (con la quale l'appellante non si confronta, neanche in questa sede) e la totale aspecificità della invocata riduzione del trattamento sanzionatorio (in assenza dell'esplicitazione di ragioni in fatto o in diritto a sostegno della richiesta); - che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale inoltro di querela penale censure procedurali procedura di revisione penale abbandono del procedimento per truffa permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 673 cod. proc. pen
150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICOVERO GREGORIO SIMONE nato a MARSALA il 10/09/1965 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Ricovero Gregorio Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, di condanna per furto aggravato; - che risultano depositati, con memoria del 3 marzo 2023, motivi aggiunti, con i quali si sollecita la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, alla luce delle modifiche normative introdotte con il d.lgs n. 150 del 2022; - che i motivi proposti sono meramente reiterativi e generici, e che peraltro la Corte territoriale - pur escludendo la valida instaurazione del rapporto processuale - ha risposto nel merito alle doglianze difensive, evidenziando la confessione dell'imputato (con la quale l'appellante non si confronta, neanche in questa sede) e la totale aspecificità della invocata riduzione del trattamento sanzionatorio (in assenza dell'esplicitazione di ragioni in fatto o in diritto a sostegno della richiesta); - che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Co estens