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Ordinanza — n. 14291/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14291/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGAGNOLI ENEA nato a FINALE EMILIA il 01/01/1948 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Magagnoli Enea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova ha rideterminato la pena inflitta per bancarotta fraudolenta in anni tre e mesi due di reclusione - che il primo motivo di ricorso, di censura della violazione di legge in ordine alla sussistenza della distrazione contestata, articola doglianze generiche ed in fatto, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto integrato il reato in contestazione, in continuità con il giudice di prime cure, alla luce dell'acquisizione delle risorse della fallita al diverso patrimonio di altra società (a sua volta poi fallita) - per il tramite dell'affitto di un ramo d'azienda e di bonifici bancari - attribuendo rilievo in particolare alla tempistica delle operazioni, realizzate a ridosso della declaratoria fallimentare ed essendo del tutto irrilevante la circostanza per cui le somme fossero rimaste sul conto corrente della cessionario (circostanza che, invero, conferma l'ipotesi accusatoria); - che il secondo motivo, il quale denunzia la violazione di legge in riferimento all'applicazione della recidiva, omette di considerare che la stessa è stata giustificata con riferimento ai precedenti di natura analoga annoverati dall'imputato, ritenuti tali da denotare una tendenza dello stesso alla commissione di reati della specie di quello sub judice.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14291/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto integrato il reato in contestazione, in continuità con il giudice di prime cure, alla luce dell'acquisizione delle risorse della fallita al diverso patrimonio di altra società (a sua volta poi fallita) - per il tramite dell'affitto di un ramo d'azienda e di bonifici bancari - attribuendo rilievo in particolare alla tempistica delle operazioni, realizzate a ridosso della declaratoria fallimentare ed essendo del tutto irrilevante la circostanza per cui le somme fossero rimaste sul conto corrente della cessionario (circostanza che, invero, conferma l'ipotesi accusatoria); - che il secondo motivo, il quale denunzia la violazione di legge in riferimento all'applicazione della recidiva, omette di considerare che la stessa è stata giustificata con riferimento ai precedenti di natura analoga annoverati dall'imputato, ritenuti tali da denotare una tendenza dello stesso alla commissione di reati della specie di quello sub judice.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta cattiva gestione appropriazione indebita di fondi irregolarità finanziarie reato economico infrazione commessa nell'azienda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGAGNOLI ENEA nato a FINALE EMILIA il 01/01/1948 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Magagnoli Enea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova ha rideterminato la pena inflitta per bancarotta fraudolenta in anni tre e mesi due di reclusione - che il primo motivo di ricorso, di censura della violazione di legge in ordine alla sussistenza della distrazione contestata, articola doglianze generiche ed in fatto, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto integrato il reato in contestazione, in continuità con il giudice di prime cure, alla luce dell'acquisizione delle risorse della fallita al diverso patrimonio di altra società (a sua volta poi fallita) - per il tramite dell'affitto di un ramo d'azienda e di bonifici bancari - attribuendo rilievo in particolare alla tempistica delle operazioni, realizzate a ridosso della declaratoria fallimentare ed essendo del tutto irrilevante la circostanza per cui le somme fossero rimaste sul conto corrente della cessionario (circostanza che, invero, conferma l'ipotesi accusatoria); - che il secondo motivo, il quale denunzia la violazione di legge in riferimento all'applicazione della recidiva, omette di considerare che la stessa è stata giustificata con riferimento ai precedenti di natura analoga annoverati dall'imputato, ritenuti tali da denotare una tendenza dello stesso alla commissione di reati della specie di quello sub judice.

E tanto dà conto di come la corte territoriale abbia valutato non solo l'esistenza dei precedenti in sé, ma anche la loro incidenza sulla successiva condotta delittuosa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigli re este re Il