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Ordinanza — n. 14202/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14202/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MURA ANGELINA natcLa NOCERA INFERIORE il 07/09/1975 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43214/2022 Rilevato che Della Mura Angelina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta, riducendo tuttavia la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza dei presupposti per la fallibilità della società — è manifestamente infondato dal momento che è fondato su un'esegesi contraria alla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Regesto Legislator

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art. 2 cod. pen; Ordinanza — n. 14202/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, e 220, R.D. n. 267/1942 e mancanza di motivazione anche in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo — deve ritenersi altresì inammissibile, poiché risulta anch'esso meramente reiterativo di doglianze in fatto già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e, inoltre, risulta manifestamente infondato poiché predica un'assenza di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito reiterazione di reati penali dolo determinante lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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art. 2 cod. pen
169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MURA ANGELINA natcLa NOCERA INFERIORE il 07/09/1975 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 43214/2022 Rilevato che Della Mura Angelina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta, riducendo tuttavia la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.; Considerato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza dei presupposti per la fallibilità della società — è manifestamente infondato dal momento che è fondato su un'esegesi contraria alla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Come sostenuto dalla Corte di appello, infatti, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398) hanno statuito che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (più di recente, Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti e altro, Rv. 273188);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, e 220, R.D. n. 267/1942 e mancanza di motivazione anche in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo — deve ritenersi altresì inammissibile, poiché risulta anch'esso meramente reiterativo di doglianze in fatto già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e, inoltre, risulta manifestamente infondato poiché predica un'assenza di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i