Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for aggravated theft and specific recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Raffaele Squillace and Flora Trematerra inadmissible. The appellants challenged their conviction for aggravated theft and specific recidivism, arguing procedural violations and insufficient reasoning regarding the evidence and sentencing. The court rejected these claims because the lower courts had already adequately addressed all substantive and procedural arguments, rendering the appeals merely repetitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce grievances already examined and dismissed by the court of first instance without raising new specific legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SQUILLACE RAFFAELE nato a NAPOLI il 21/10/1960 TREMATERRA FLORA natck. a NAPOLI il 20/09/1967 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40780/2022 Rilevato che gli imputati Squillace Raffaele e Trematerra Flora ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che li aveva condannati per il reato di concorso in furto aggravato, riconosciuta la recidiva specifica per il solo Squillace;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione asserendo che i giudici di appello non si siano pronunciati sui motivi di gravame — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), che i ricorsi, nell'addure circostanze di fatto ed evidenziare una pretesa pretermissione di doglianze formulate nell'atto di appello, non contestano specificamente;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e di norme processuali e vizio di motivazione in relazione agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen., è parimenti inammissibile poiché prospetta profili di censura cui la Corte Territoriale ha già fornito adeguata risposta, indicando le ragioni di fatto per cui il quadro probatorio era sufficientemente delineato, sì da non richiedere il ricorso ad accertamenti del tipo di quelli auspicati dalle parti; Considerato che anche il terzo motivo, che lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 99, 62 bis cod. pen. ed alla mancata esclusione della recidiva, deve ritenersi inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Quanto alla recidiva di Squillace, egualmente la motivazione della decisione avversata si sottrae alle critiche del ricorrente, giacché la Corte di merito ha chiarito le ragioni di connessione tra i precedenti ed il reato per cui oggi si procede, reputato eloquente di una sua maggiore pericolosità sociale;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il