Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14197/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14197/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GENNARO nato a NAPOLI il 27/11/1954 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40674/2022 Rilevato che l'imputato Coppola Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello di due motivi di gravame è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GENNARO nato a NAPOLI il 27/11/1954 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40674/2022 Rilevato che l'imputato Coppola Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello di due motivi di gravame è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate motivi che possono invocarsi legittimazione a ricorrere cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, soffre già un difetto di impostazione in quanto non si riferisce espressamente a nessuno dei vizi di cui all'art. 606 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GENNARO nato a NAPOLI il 27/11/1954 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40674/2022 Rilevato che l'imputato Coppola Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello di due motivi di gravame è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, soffre già un difetto di impostazione in quanto non si riferisce espressamente a nessuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; esso, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione, anche in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il