Ordinanza — n. 14197/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GENNARO nato a NAPOLI il 27/11/1954 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40674/2022 Rilevato che l'imputato Coppola Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello di due motivi di gravame è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GENNARO nato a NAPOLI il 27/11/1954 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40674/2022 Rilevato che l'imputato Coppola Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello di due motivi di gravame è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GENNARO nato a NAPOLI il 27/11/1954 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40674/2022 Rilevato che l'imputato Coppola Gennaro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello di due motivi di gravame è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, soffre già un difetto di impostazione in quanto non si riferisce espressamente a nessuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; esso, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione, anche in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il