Cassation court dismisses appeal against conviction for impersonation, rejecting claims of inadmissibility and lack of legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Christopher Giganti's appeal inadmissible and dismissed his request to reclassify the crime of impersonation. The court found the first ground challenging the trial's procedure was a prohibited form of censorship, while the second argument claiming the act no longer constituted a crime was rejected as the contract signing was merely instrumental to the deception. Consequently, the conviction for impersonation stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 494 cod. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.: An appeal claiming procedural violations or lack of legal basis for a conviction is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the trial court, or if the alleged change in legal characterization is manifestly unfounded based on the specific conduct.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTI CRISTOPHER LEROY nato a CALTANISSETTA il 25/10/1991 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40635/2022 Rilevato che l'imputato Giganti Cristopher Leroy ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per più fatti di sostituzione di persona; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 494 cod.pen. e 603 cod.proc.pen., mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione— non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con cui si richiede in subordine, previa derubricazione del contestato reato di cui all'art. 494 cod.pen. in quello di cui all'art. 485 cod.pen., l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato — è manifestamente infondato in quanto la sottoscrizione del contratto costituisce una condotta diversa — anche se in questo caso strumentale — rispetto a quella che integra il reato di cui all'art. 494 cod. pen., che consiste nell'ingannare circa la propria identità, attribuendosene un'altra;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden