Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded claim regarding lack of general mitigating circumstances reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Molla Sokol inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated thefts. The appellant argued that the trial judge failed to properly consider general mitigating circumstances, yet the court found the reasoning sufficient as it cited the seriality and plurality of the illegal acts. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The court must find an appeal inadmissible when the lower court's denial of mitigating circumstances is based on a congruent reference to decisive elements, such as the seriality and plurality of offenses, without requiring an exhaustive enumeration of all facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLA SOKOL nato il 10/02/1985 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40621/2022 Rilevato che Molla Sokol ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per molteplici furti aggravati e furti in abitazione, uniti dal vincolo della continuazione; Ritenuto che il ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, laddove la Corte di merito ha evocato la serialità e la pluralità delle condotte illecite commesse;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente