Ordinanza — n. 14192/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIASO EGIDIO nato a TARANTO il 12/08/1969 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Esigid—a V-VrTs—o—gre-- pa udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40564/22 Rilevato che De Blasio Egidio propone ricorso, tramite il proprio difensore avv. Giuseppe Altieri, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Rilevato che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Altieri che, alla data di proposizione della impugnazione, 6 ottobre 2022, non era ancora iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIASO EGIDIO nato a TARANTO il 12/08/1969 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Esigid—a V-VrTs—o—gre-- pa udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40564/22 Rilevato che De Blasio Egidio propone ricorso, tramite il proprio difensore avv. Giuseppe Altieri, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; Rilevato che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv.
Giuseppe Altieri che, alla data di proposizione della impugnazione, 6 ottobre 2022, non era ancora iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente)