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Ordinanza — n. 14190/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking specific appeal grounds regarding sentencing and omitted statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14190/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Paradiso's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a aggravated theft conviction, citing procedural violations and lack of specific reasoning on sentencing and statutory mitigation. The court rejected these claims because the appeal arguments were too general regarding the penalty and failed to address the specific statutory mitigation grounds that were not properly raised in the lower instance.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.; Artt. 62 n.6, 62 bis, 81, 99, 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises issues on which the appellate judge correctly omitted to pronounce, as such questions were not specifically devolved to the appellate court's cognizione with the required specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity of grounds sentencing review statutory mitigation appellate omission procedural violation court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 62 n.6 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 546 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO FRANCESCO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 07/10/2000 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40550/22 Rilevato che Paradiso Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari • che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il ricorso con cui si contesta la violazione di norme processuali in relazione all'art. 546 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62 n.6, 62 bis, 81, 99 e 133 cod.pen.

— è inammissibile, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato anche che il motivo d'appello sul trattamento punitivo risultava già a sua volta aspecifico rispetto alle ragioni per cui il giudice di prime cure aveva quantificato la pena, peraltro non discostandosi particolarmente dal limite minimo edittale; Considerato che il ricorso, quando lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen.

è inammissibile in quanto non vi era motivo di appello sul punto; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il