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Ordinanza — n. 14189/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14189/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14189/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ANGELO nato a PIAZZA ARMERINA il 28/02/1972 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40549/2022 Rilevato che l'imputato Bologna Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto; Ritenuto che il ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno reso, sulla responsabilità del ricorrente, una motivazione immune da fratture logiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ANGELO nato a PIAZZA ARMERINA il 28/02/1972 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40549/2022 Rilevato che l'imputato Bologna Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto; Ritenuto che il ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno reso, sulla responsabilità del ricorrente, una motivazione immune da fratture logiche;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione modificazione delle conclusioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ANGELO nato a PIAZZA ARMERINA il 28/02/1972 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40549/2022 Rilevato che l'imputato Bologna Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di concorso in furto; Ritenuto che il ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno reso, sulla responsabilità del ricorrente, una motivazione immune da fratture logiche;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente