Ordinanza — n. 14188/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ MEDINA JOSE' LIRIO nato il 22/11/1986 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40543/2022 Rilevato che l'imputato José Lino Rodriguéz Medina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha riformato solo parzialmente escludendo la recidiva e riducendo la pena la sentenza di primo grado che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione con riferimento all'integrazione del profilo soggettivo del reato contestato è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14188/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ MEDINA JOSE' LIRIO nato il 22/11/1986 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40543/2022 Rilevato che l'imputato José Lino Rodriguéz Medina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha riformato solo parzialmente escludendo la recidiva e riducendo la pena la sentenza di primo grado che aveva affermato la sua penale responsabilità per il reato di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione con riferimento all'integrazione del profilo soggettivo del reato contestato è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente