Ordinanza — n. 14186/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZINI FRANCESCO nato a GENOVA il 31/01/1963 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40442/2022 Rilevato che l'imputato Mazzini Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta riconducibilità del furto contestato all'odierno ricorrente— è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, se non proponendo una diversa lettura del dato probatorio, non ammessa nel giudizio di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14186/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZINI FRANCESCO nato a GENOVA il 31/01/1963 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40442/2022 Rilevato che l'imputato Mazzini Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta riconducibilità del furto contestato all'odierno ricorrente— è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, se non proponendo una diversa lettura del dato probatorio, non ammessa nel giudizio di legittimità;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZINI FRANCESCO nato a GENOVA il 31/01/1963 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40442/2022 Rilevato che l'imputato Mazzini Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta riconducibilità del furto contestato all'odierno ricorrente— è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, se non proponendo una diversa lettura del dato probatorio, non ammessa nel giudizio di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante ritenuta è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in questa sede. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr