Ordinanza — n. 14182/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE CARMELO BARTOLOMEO nato a TARANTO il 06/11/1967 avverso la sentenza del 15/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIA!Cfato avviso alle partii? udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40239/ 22 Rilevato che l'imputato Forte Carmelo Bartolomeo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14182/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto ovvero sia ancorata a proposizioni meramente teoriche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE CARMELO BARTOLOMEO nato a TARANTO il 06/11/1967 avverso la sentenza del 15/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIA!Cfato avviso alle partii? udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 40239/ 22 Rilevato che l'imputato Forte Carmelo Bartolomeo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice;
Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto (contestato al capo A) — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ocull dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.
U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto ovvero sia ancorata a proposizioni meramente teoriche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così dec